(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 25 del 22 giugno 2005)

                            IL PRESIDENTE

    Vista   la  legge  regionale  31 dicembre  1999,  n.  30  recante
«Gestione   ed   esercizio  dell'attivita'  venatoria  nella  Regione
Friuli-Venezia Giulia»;
    Visto  in  particolare  l'Art.  10  della  legge  in  esame,  che
disciplina     l'istituzione     e     il    rinnovo    di    aziende
faunistico-venatorie;
    Visto  il  proprio  decreto  25 ottobre  2000,  n.  0375/Pres.  e
successive  modifiche e integrazioni, con il quale e' stato approvato
il  regolamento  per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie
ed agri-turistico-venatorie;
    Visto   in   particolare,   l'Art.   11,  comma 5,  del  suddetto
regolamento,  che prevede che il consenso dei proprietari dei terreni
che  entrano  a  far  parte dell'azienda vincoli il proprietario ed i
suoi aventi causa per tutta la durata dell'autorizzazione;
    Ravvisata  la  necessita'  di  semplificare  il  procedimento  di
rinnovo  dell'autorizzazione  prevedendo,  qualora  la proprieta' dei
terreni non sia stata trasferita per atto tra vivi o per successione,
la  conferma  del consenso gia' espresso dai proprietari associati al
momento  dell'istituzione  o  della  conversione dell'attuale azienda
faunistico-venatoria,  salvo  loro espressa disdetta da comunicare al
servizio competente per materia;
    Visto  altresi'  l'Art.  11,  comma 2,  lettera d) e comma 3, del
sopra   citato   regolamento  che  prevede  che  le  interruzioni  di
superficie  all'interno  dell'azienda  faunistico-venatoria  di  tipo
associativo  non  siano  superiori  al sette per cento del territorio
oggetto dell'autorizzazione;
    Visto  l'Art.  12,  comma 1, del regolamento medesimo che prevede
che   i  terreni  inclusi  coattivamente  all'interno  di  un'azienda
faunistico-venatoria non superino il sette per cento del comprensorio
aziendale;
    Ravvisata  la  necessita',  attesa  la diffusa frammentazione dei
terreni  agricoli,  di  aumentare  la  sopra  citata  percentuale dei
terreni  che  possono  essere  inclusi  coattivamente  all'interno di
un'azienda faunistico-venatoria, al fine di semplificare le procedure
di accorpamento dei terreni stessi;
    Visto l'Art. 42 dello statuto della Regione;
    Su  conforme deliberazione della giunta regionale 15 aprile 2005,
n. 794;
                              Decreta:

    Sono  approvate  le  modifiche  al «Regolamento per la disciplina
delle     aziende     faunistico-venatorie     e     delle    aziende
agri-turistico-venatorie», approvato con decreto del Presidente della
giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. nel testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 27 maggio 2005
                                ILLY