(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 22 giugno 2005) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 recante «Gestione ed esercizio dell'attivita' venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»; Visto in particolare l'Art. 10 della legge in esame, che disciplina l'istituzione e il rinnovo di aziende faunistico-venatorie; Visto il proprio decreto 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. e successive modifiche e integrazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie; Visto in particolare, l'Art. 11, comma 5, del suddetto regolamento, che prevede che il consenso dei proprietari dei terreni che entrano a far parte dell'azienda vincoli il proprietario ed i suoi aventi causa per tutta la durata dell'autorizzazione; Ravvisata la necessita' di semplificare il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione prevedendo, qualora la proprieta' dei terreni non sia stata trasferita per atto tra vivi o per successione, la conferma del consenso gia' espresso dai proprietari associati al momento dell'istituzione o della conversione dell'attuale azienda faunistico-venatoria, salvo loro espressa disdetta da comunicare al servizio competente per materia; Visto altresi' l'Art. 11, comma 2, lettera d) e comma 3, del sopra citato regolamento che prevede che le interruzioni di superficie all'interno dell'azienda faunistico-venatoria di tipo associativo non siano superiori al sette per cento del territorio oggetto dell'autorizzazione; Visto l'Art. 12, comma 1, del regolamento medesimo che prevede che i terreni inclusi coattivamente all'interno di un'azienda faunistico-venatoria non superino il sette per cento del comprensorio aziendale; Ravvisata la necessita', attesa la diffusa frammentazione dei terreni agricoli, di aumentare la sopra citata percentuale dei terreni che possono essere inclusi coattivamente all'interno di un'azienda faunistico-venatoria, al fine di semplificare le procedure di accorpamento dei terreni stessi; Visto l'Art. 42 dello statuto della Regione; Su conforme deliberazione della giunta regionale 15 aprile 2005, n. 794; Decreta: Sono approvate le modifiche al «Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie», approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 27 maggio 2005 ILLY